Norme generali
http://www.admin.ch/ch/i/rs/741_41/a94.html
Norme speciali
Per i veicoli pesanti adibiti al trasporto merci, in Svizzera vige quanto segue:
Durante le ore in cui vige il divieto di circolazione, il transito è consentito solo sulla base di una speciale autorizzazione, a meno che non risulti inderogabilmente che tale transito sia urgente e inevitabile come previsto dai casi di cui all'art. 91a ONC [ordinanza sulle norme della circolazione stradale]. www.sonderbewillligung.ch
Dotazioni invernali
La legge non menziona i pneumatici invernali, dunque non sussiste alcun obbligo esplicito di montarli.
Le prescrizioni obbligatorie riguardano le perfette condizioni di marcia del veicolo, il che si traduce, per i pneumatici, nella necessità di avere dotazioni adeguate alle condizioni metereologiche.
"I veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che le norme della circolazione possano essere osservate." (Art. 29 LCStr) [legge federale sulla circolazione stradale]
"Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza." (Art.31 LCStr)
In virtù della suddetta norma generale, il conducente del veicolo è tenuto a montare pneumatici adeguati alle condizioni atmosferiche.
Le catene da neve sono obbligatorie solo ove espressamente segnalato.
Tariffe
Veicoli leggeri
Il transito è gratuito
Veicoli pesanti
Si applica la normativa TTCPP sul traffico pesante [tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.
Trasporti eccezionali
Costi e tariffe sono riportati nelle ordinanze corrispondenti.