Zurich Process

Norme di circolazione e informazioni di rilievo

Norme generali

  • Altezza: 4,00 m
  • Larghezza: 2,55 m / 2,60 m per i veicoli climatizzati
  • Peso massimo: 40 tonnellate

http://www.admin.ch/ch/i/rs/741_41/a94.html

Norme speciali

Per i veicoli pesanti adibiti al trasporto merci, in Svizzera vige quanto segue:

  • divieto di circolazione notturno tra le 22.00 e le 05.00 nonché
  • divieto di circolazione la domenica.

Durante le ore in cui vige il divieto di circolazione, il transito è consentito solo sulla base di una speciale autorizzazione, a meno che non risulti inderogabilmente che tale transito sia urgente e inevitabile come previsto dai casi di cui all'art. 91a ONC [ordinanza sulle norme della circolazione stradale]. www.sonderbewillligung.ch

Dotazioni invernali

La legge non menziona i pneumatici invernali, dunque non sussiste alcun obbligo esplicito di montarli.

Le prescrizioni obbligatorie riguardano le perfette condizioni di marcia del veicolo, il che si traduce, per i pneumatici, nella necessità di avere dotazioni adeguate alle condizioni metereologiche.

"I veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che le norme della circolazione possano essere osservate." (Art. 29 LCStr) [legge federale sulla circolazione stradale]

"Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza." (Art.31 LCStr)

In virtù della suddetta norma generale, il conducente del veicolo è tenuto a montare pneumatici adeguati alle condizioni atmosferiche. 

Le catene da neve sono obbligatorie solo ove espressamente segnalato.

Tariffe

Veicoli leggeri

Il transito è gratuito

Veicoli pesanti

Si applica la normativa TTCPP sul traffico pesante [tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.

Trasporti eccezionali

Costi e tariffe sono riportati nelle ordinanze corrispondenti.