E34 S Bernardino (AT/DE-CH-IT)

Norme di circolazione e informazioni di rilievo

Dimensioni e pesi massimi consentiti

  • Altezza: 4,00 m.
  • Larghezza: 2,55 m.
  • Peso massimo: 40 tonnellate

Divieto di circolazione festivo e notturno

Valido tutte le domeniche e nei seguenti giorni festivi: Capodanno, venerdì santo, lunedì di Pasqua, Ascensione, lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e Santo Stefano quando Natale non cade di lunedì o venerdì. Se in un cantone o in una zona del cantone uno di questi giorni non è festivo, in tal caso il divieto di circolazione festivo non è valido.

Il divieto di circolazione notturno è valido dalle ore 22.00 alle ore 05.00.

Merci pericolose

In galleria vigono ulteriori restrizioni al trasporto di merci pericolose. Le disposizioni corrispondenti sono contenute nell'ordinanza del 29 novembre 2002 sul trasporto di merci pericolose sulla strada – Allegato 2 SDR 2007/08. (ulteriori informazioni su http://www.astra.admin.ch/themen/schwerverkehr/00246/index.html?lang=it))

Trasporti eccezionali

Sul sito www.sonderbewilligungen.ch sono disponibili tutte le informazioni sulle autorizzazioni speciali per veicoli e trasporti eccezionali, per circolare la domenica o la notte e per il transito attraverso gallerie stradali con merci pericolose.

Dotazioni invernali

La legge non menziona i pneumatici invernali, dunque non sussiste alcun obbligo esplicito di montarli.

Tuttavia, la legge prescrive di mantenere il proprio veicolo in condizioni di sicurezza. Relativamente ai pneumatici, ciò significa che le dotazioni devono essere adeguate agli eventi atmosferici:

«I veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che le norme della circolazione possano essere osservate.» (Art. 29 LCStr) [legge federale sulla circolazione stradale].

«Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza» (Art. 31 LCStr).

In virtù della suddetta norma generale, il conducente del veicolo è tenuto a montare pneumatici adeguati alle condizioni atmosferiche. Le catene da neve sono obbligatorie solo ove espressamente segnalato.

Tariffe

Dal 1985 il transito sulle strade nazionali svizzere di veicoli a motore e rimorchi fino a 3,5 t è soggetto al pagamento di una tassa. La direzione delle dogane è incaricata della riscossione di questa tassa, che si paga acquistando un contrassegno del valore di

40 CHF. Se il contrassegno viene acquistato presso l'ufficio doganale, può essere pagato anche in valuta straniera (solo banconote), ma il resto viene corrisposto in franchi svizzeri.

Transitare su strade nazionali di 1a e 2a classe senza contrassegno o utilizzarlo in maniera abusiva comporta una sanzione di 200 CHF.
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00421/index.html?lang=it

Veicoli pesanti

La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) è una tassa federale che dipende dal peso totale del veicolo, dal livello di emissioni nonché dai chilometri percorsi in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Essa deve essere riscossa su tutti i veicoli a motore e i loro rimorchi che hanno un peso totale consentito superiore a 3,5 tonnellate, servono al trasporto di merci e sono immatricolati in Svizzera o all’estero e percorrono la rete viaria pubblica svizzera.
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00379/index.html?lang=it

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